Un ‘post’ ironico su ‘Facebook’ non basta per parlare di diffamazione
Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su di essa, sostanziandosi in un’affermazione che contiene una carica dispregiativa