Mancata registrazione delle uscite: legittimo cacciare il dipendente
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva
In materia di licenziamento disciplinare, costituisce ipotesi di falsa attestazione, con modalità fraudolente, della presenza in servizio non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio. Ciò detto, però, la tipizzazione della sanzione non determina alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare adottato dal datore di lavoro.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 15713 del 22 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo al licenziamento – ora confermato in via definitiva – di un oramai ex dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Chiari i dettagli della vicenda: il lavoratore è stato sanzionato duramente per avere falsamente attestato la propria presenza in servizio, per due giorni di fila, con modalità fraudolente ed avvalendosi della collaborazione di terzi.
A suo dire, la sanzione comminatagli è sproporzionata, essendo le condotte contestategli sorrette da mera colpa e non da dolo.
Questa visione è stata respinta innanzitutto dai giudici di merito e poi dai magistrati di Cassazione, per i quali, escluso il carattere colposo dei fatti e confermatane la natura fraudolenta, la gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto) giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva, restando irrilevanti in tal senso le valutazioni positive ricevute dal lavoratore.