Niente risarcimento per i familiari del ‘centauro’ vittima di un terribile incidente: decisivo il riferimento alla inadeguata condotta di guida
Rilevante, in particolare, l’accertamento di una velocità inadeguata alle condizioni dei luoghi e del fondo stradale
‘Centauro’ muore a seguito di un terribile incidente stradale. Niente risarcimento per i suoi familiari. Decisiva la constatazione della elevata velocità del motoveicolo, non inferiore a 85 chilometri orari e assolutamente incongrua rispetto alle condizioni dei luoghi, al fondo stradale viscido, ai numerosi segnali di pericolo.
Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 2402 del 5 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto capitato diversi anni fa in provincia di Frosinone.
Respinta la tesi posta dai familiari del ‘centauro’ alla base della richiesta di risarcimento, tesi secondo cui il sinistro è stato causato dalle condizioni della sede stradale e dalla mancanza di adeguate barriere laterali di protezione, con conseguente responsabilità di Regione, Provincia e Azienda stradale, anche alla luce della normativa speciale in materia di sicurezza della circolazione.
Alla luce della dinamica dell’episodio, però, prima i giudici di merito e poi i magistrati di Cassazione ritengono l’evento riconducibile esclusivamente alla condotta di guida del ‘centauro’, condotta caratterizzata da velocità inadeguata alle condizioni dei luoghi e del fondo stradale.
Nello specifico, si è appurato che il ‘centauro’ viaggiava ad una velocità non inferiore a 85 chilometri orari, incongrua rispetto alle condizioni dei luoghi, al fondo viscido, ai numerosi segnali di pericolo.
Non provata, invece, la presenza di pietrisco o di terriccio. Inoltre, il punto di uscita non presentava rocce affioranti in senso tecnico, mentre i massi erano stati spostati dall’urto, e dunque non vi erano ostacoli fissi che imponessero barriere.
Quanto al nesso causale, l’incidente è da attribuire, secondo i giudici di Cassazione, esclusivamente alla condotta di guida del motociclista, imprudente per velocità e mancato adeguamento ai segnali. D’altronde, lo stato dei luoghi non aveva anomalie intrinseche né presentava pericoli occulti, mentre la strada era regolarmente manutenuta e segnalata, ed eventuali barriere nel punto dell’incidente non erano obbligatorie né necessarie.
Tirando le somme, non è ravvisabile nessun nesso causale tra eventuali omissioni dell’ente custode ed evento morte, poiché la strada è stata mera occasione dell’incidente mentre si è appurato il caso fortuito, ossia la condotta esclusiva del danneggiato, condotta di guida caratterizzata da velocità del tutto inadeguata rispetto al tratto stradale, nonostante la presenza di costante segnaletica di pericolo, il fondo reso viscido dalla pioggia e l’andamento curvilineo della strada.