Niente sanzione per l’agente che sui ‘social’ esprime generiche considerazioni critiche, tipiche di un elettore

In generale, resta sempre un margine fondamentale di tutela delle esternazioni del proprio pensiero anche per il militare o l’agente della Polizia di Stato

Niente sanzione per l’agente che sui ‘social’ esprime generiche considerazioni critiche, tipiche di un elettore

Illegittima la sanzione pecuniaria irrogata a carico di un agente della Polizia di Stato in relazione ad un ‘post’ inserito su un ‘social network’ all’interno di in un gruppo inaccessibile a terzi e contenente espressioni che si limitino ad esprimere generiche considerazioni, proprie di un elettore, assumendo quindi una connotazione constatativa piuttosto che valutativa, e tali da escluderne la gravità, che è elemento indispensabile per poter qualificare come disciplinarmente rilevante la condotta.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (sentenza numero 1097 dell’11 febbraio 2026 del Consiglio di Stato), i quali hanno cancellato il provvedimento adottato da un Questore nei confronti un agente della Polizia di Stato, provvedimento con cui era stata addebitata la violazione delle regole relative
al corretto utilizzo dei ‘social network’.
Il fattaccio – appreso dalla Questura solo nel gennaio del 2020 – risale alla fine di novembre del 2019, quando l’agente della Polizia di Stato condivide su ‘Facebook’, sulla pagina di un gruppo chiuso, la seguente frase: “Basta con questi politici nemmeno laureati che non hanno mai lavorato in vita loro (cit.)”. A tale frase, poi, l’agente aggiunge un ‘emoticon’ sorridente e il curriculum vitae di Stefano Bonaccini, all’epoca candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna.
A seguito del ‘post’, nel gruppo sorge un dibattito virtuale, nel corso del quale l’agente, replicando a un commento di un altro utente che afferma “ognuno è libero di pensarla come meglio crede, intanto che in Italia c’è ancora un po’ di democrazia”, scrive quanto segue: “Lei crede che in Italia ci sia democrazia?”.
A metà febbraio del 2020, poi, scatta il procedimento disciplinare a carico dell’agente, procedimento che si conclude a fine maggio del 2020 con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad un sesto della retribuzione, e ciò in quanto l’agente è ritenuto colpevole di avere violato in modo grave le norme di condotta del personale della Polizia di Stato (e, in particolare, quelle sull’utilizzo dei ‘social network’) attraverso un comportamento non improntato a riserbo e cautela.
A smentire la valutazione compiuta dalla Questura sono i magistrati del Consiglio di Stato, i quali prendono questa posizione proprio partendo dalle regole imposte al personale della Polizia di Stato in materia di condotta. Nello specifico, gli agenti “debbono avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e debbono mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e debbono astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’amministrazione”. Ma “il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche fuori servizio, una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni”. E proprio ragionando in questa ottica “la necessità di disciplinare l’uso dei ‘social’ da parte del personale della Polizia di Stato costituisce una esigenza che nasce dall’osservazione del comportamento di alcuni operatori che, attraverso l’utilizzo di ‘social network’ o di applicazioni di messaggistica (ad esempio, ‘WhatsApp’), si sono resi autori di esternazioni, spesso accompagnate da video, audio e foto, dal contenuto inappropriato e, in taluni casi, con profili di natura penale o disciplinare”. Nello specifico, “l’attività di Polizia impone il massimo riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, oltre che alla propria ed a quella dei colleghi. La libertà di corrispondenza e di comunicazione e il principio di uguaglianza possono subire delle limitazioni in casi particolari, che, lungi dallo snaturarne il contenuto di diritto assoluto, fondamentale e inalienabile nel nostro ordinamento, ne rafforzano invece la ratio. E l’appartenente alla Polizia di Stato, rispetto alla generalità dei cittadini e anche agli altri pubblici dipendenti, è assoggettato ad un regime giuridico peculiare, in considerazione dei delicati compiti istituzionali”. Difatti, “ogni singolo poliziotto gode presso l’opinione pubblica di una considerazione sociale, culturale e istituzionale connaturata alla funzione svolta che lo caratterizza, in via continuativa, come appartenente all’amministrazione della pubblica Sicurezza, la sua immagine di poliziotto, pertanto, è prevalente rispetto a quella come privato cittadino, sicché l’utilizzo dei ‘social’ è dunque caratterizzato, oltre che da limiti formali, anche dai principi deontologici che connotano una categoria peculiare di dipendenti pubblici posta al servizio della Nazione, delle istituzioni democratiche e dei cittadini, per la tutela dell’esercizio delle libertà e dei diritti ed il controllo sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti dei provvedimenti delle Autorità”. Di conseguenza, “lo status giuridico rivestito da tutti gli appartenenti ai vari ruoli della Polizia di Stato richiede un comportamento ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni sui ‘social forum on line’, comportamento ispirato all’equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione svolta”.
In conclusione, “ogni operatore di polizia, in ossequio ai doveri prescritti dalla attuale disciplina ordinamentale, deve: non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento all’efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell’amministrazione ovvero alla privacy di terze persone; interagire nel web – anche attraverso la partecipazione a gruppi, chat, forum – tenendo un comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione, in linea con i doveri discendenti dal giuramento di fedeltà alla Repubblica, in modo da evitare che il contenuto delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocato o addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all’immagine e imparzialità della Polizia di Stato; usare, pertanto, massimo equilibrio, cautela e attenzione nella partecipazione a discussioni su forum presenti sul web”.
Ma, secondo i giudici del Consiglio di Stato, analizzando il ‘post’ in esame e, in generale, la condotta tenuta on line dall’agente, non si scorge alcun elemento utile a considerare la vicenda come idonea a ritenere violate le regole imposte al personale della Polizia di Stato, ben potendo la condotta, in ragione del contenuto del ‘post’ e delle espressioni in esso manifestate (ivi compreso l’emoticon), ritenersi esercizio di espressione di proprie considerazioni che non tracimano dall’alveo di quanto è consentito dalla Costituzione, pur considerando il ruolo di agente della Polizia di Stato.
In particolare, vengono evidenziati alcuni dettagli che portano, secondo i giudici, ad escludere nella condotta contestata una qualificazione che giustifichi di essere punita disciplinarmente: in primo luogo, non si comprende come l’uomo avrebbe potuto essere identificato come agente della Polizia di Stato, atteso che il gruppo su ‘Facebook’ era di quelli di tipo ‘chiuso’ e quindi inaccessibile a terzi, e non appare sostenibile che la circostanza di abitare in un centro non molto grande e di svolgere le proprie funzioni a solo 15 chilometri di distanza possa consentire una immediata individuazione della qualità o di altre caratteristiche di chi si esprime in un gruppo ‘chiuso’ di ‘Facebook’.
Per quanto concerne, poi, le espressioni utilizzate nel ‘post’ incriminato, esse non possono considerarsi, secondo i giudici, non pacate o irrispettose e finiscono soltanto con l’esprimere una considerazione di un elettore, nel pieno rispetto di quelle libertà costituzionali garantite anche a un agente della Polizia di Stato nonostante il ruolo ricoperto, assumendo una connotazione constatativa, piuttosto che valutativa e, a tratti, addirittura ironica, ma certamente e obiettivamente non offensiva o incline al dileggio o, ancora, tale da determinare comportamenti “lesivi della dignità e del decoro dell’Arma”. Piuttosto, ci si trova di fronte allo sconforto di un elettore nei confronti di chi attualmente si impegna in politica, sconforto culminato nella affermazione dubitativa “Lei crede che in Italia ci sia democrazia?”.
Per i giudici, quindi, viene meno – all’evidenza e obiettivamente – ogni connotazione in termini di gravità della condotta di rilievo disciplinare imputata all’agente della Polizia di Stato, e la gravità della condotta va considerata quale elemento indispensabile per poterla qualificare come disciplinarmente rilevante, tanto da condurre alla irrogazione di una sanzione disciplinare
Analizzando la vicenda, non è stata puntualmente dimostrata dall’amministrazione (nel corso dell’istruttoria del procedimento disciplinare) una gravità assolutamente significativa della condotta addebitata all’agente e tale da poter ritenere che essa, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, abbia severamente posto in pericolo la dignità delle funzioni proprie di un agente della Polizia di Stato, il quale, quindi, non può essere punito per le esternazioni postate sui ‘social’, non essendosi realizzata la condotta punibile.
Anche perché, aggiungono i giudici, resta sempre un margine fondamentale di tutela delle esternazioni del proprio pensiero anche per il militare o l’agente della Polizia di Stato che deve essere salvaguardato, in ossequio a una lettura costituzionalmente orientata delle restrittive disposizioni normative che limitano l’espressione del proprio pensiero (nonostante la previsione dell’articolo 21 della Costituzione) in capo ai tutori dell’ordine e a tutti quei funzionari pubblici sui quali incombe l’obbligo di rispettare profondamente i doveri assunti con il giuramento e di scongiurare il rischio che la propria condotta (seppure concentrata di una espressione di assenso o dissenso pubblicata su un ‘social network’) possa rappresentarsi come fortemente lesiva della dignità delle funzioni, arrecando in tal modo un grave pregiudizio all’immagine della Polizia di Stato e alla fiducia che i cittadini vi ripongono.
Di conseguenza, vi è la necessità di verificare accuratamente ogni elemento costituente la condotta incriminata al fine di acclarare l’esatta portata delle espressioni espresse in relazione alla qualifica e alle funzioni di agente della Polizia di Stato prima di poter ritenere disciplinarmente rilevante e punibile detta condotta. E, a fronte della vicenda in esame, un serio controllo consente di appurare che non si manifesta evidente, nella condotta assunta dall’agente, un superamento dei canoni di prudenza e continenza, nell’esprimere il proprio pensiero su un ‘social network’ che sia punibile e, comunque, tale superamento non è dimostrato, in tutta la necessaria gravità, dall’amministrazione, che peraltro neppure ha saputo comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i potenziali fruitori del ‘social’ avrebbero potuto ricondurre le espressioni postate ad un soggetto appartenente alla Polizia di Stato.

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