Possibile utilizzare le dichiarazioni rese dal conducente multato e a lui sfavorevoli
Rimesso alla valutazione del giudice l’apprezzamento circa la loro effettiva idoneità a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità
A fronte di una contravvenzione al ‘Codice della strada’, le dichiarazioni rese dal trasgressore, a lui sfavorevoli ed inserite nel verbale di contestazione, possono – stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale – essere utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice l’apprezzamento circa la loro effettiva idoneità a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 438 dell’8 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia.
Chiari i dettagli dell’episodio: al conducente è stato contestato di avere guidato un veicolo per venticinque minuti, percorrendo dodici chilometri, senza aver inserito la ‘carta conducente’ nel cronotachigrafo digitale.
Conseguente l’applicazione della sanzione pecuniaria – 866 euro, per la precisione – di quella accessoria, ossia il ritiro della patente, con decurtazione di dieci punti.
Per i giudici di merito sono prive di fondamento le obiezioni sollevate dal conducente multato. Decisivo, paradossalmente, il riferimento al valore confessorio del contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal conducente, il quale aveva, all’epoca, ammesso di avere estratto la ‘carta conducente’ dal tachigrafo e di averlo fatto allo scopo di far tornare i conti delle ore di guida e di poter così ripartire il giorno successivo con un nuovo carico.
Tali dichiarazioni sono ritenute pienamente utilizzabili, in quanto al procedimento sanzionatorio amministrativo non è applicabile, secondo i giudici di merito, la regole del procedimento penale secondo cui l’indagato deve essere avvisato dalla Polizia che ha facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti.
Questa valutazione è condivisa in pieno dai magistrati di Cassazione, per i quali, in tema di contravvenzioni al ‘Codice della strada’, le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dal trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione possono essere utilizzate in sede giudiziale e possono costituire una sostanziale ammissione di responsabilità. Ciò perché il carattere non punitivo della sanzione amministrativa oggetto di causa non consente di estendere a tali dichiarazioni principi e regole dettati per il diritto penale e permette invece di affermare che la parte, ove, anche a seguito di una non adeguata valutazione della portata delle proprie dichiarazioni, intenda avvalersi della facoltà di chiedere l’inserimento delle sue dichiarazioni nel verbale di accertamento, non può poi dolersi della valutazione a sé sfavorevole che di tali dichiarazioni è possibile sia fatta in sede giudiziale.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici pongono in evidenza una circostanza, appurata tra primo e secondo grado: il trasgressore si è avvalso della facoltà di rendere dichiarazioni e non è stato dichiarato obbligato dai verbalizzanti a rendere dichiarazioni che hanno consentito l’accertamento della sua responsabilità. Tutto ciò traspare dal verbale di sommarie informazioni, che ha fede privilegiata, che reca la locuzione “spontaneamente dichiara’, che, al contrario di quanto denuncia il conducente sanzionato, è indice della scelta libera e spontanea, e non dell’obbligo, della parte di rendere dichiarazioni.