Provvedimenti riguardanti un minore: quando è necessaria la sua audizione
Fondamentale fare riferimento alla decisione da assumere e alle ricadute che tale decisione può avere sul benessere del minore
Il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l’ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto 12 anni e vi sia espressa richiesta di procedere all’ascolto, il giudice deve valutare se il minore sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 3291 del 14 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il delicato contenzioso relativo all’affidamento di un minore nato dalla relazione non matrimoniale tra un uomo e una donna.
In generale, alla richiesta di audizione del minore che non abbia ancora compiuto 12 anni, il giudice è tenuto a valutare se accoglierla alla luce della decisione da assumere e delle ricadute che essa può avere sul benessere del minore.
Nel caso, poi, di una collocazione concreta quale quella disposta nel caso in esame, con quotidiani spostamenti connessi al fatto che la scuola frequentata dal minore, così come le attività pomeridiani seguite e le connesse amicizie, si trovano in un Comune diverso da quello in cui è situata la casa paterna presso cui ha la residenza anagrafica e la collocazione prevalente e pure diverso da quello ove abitano i nonni paterni che coadiuvano il padre, la valutazione della condizione del minore, del modo in cui egli vive questo calendario, assume certamente rilievo e richiede la verifica della sua incidenza sul benessere psico-fisico del minore stesso e l’ascolto costituisce strumento appropriato ed utile allo scopo.
Entrando più nei dettagli della vicenda, poi, i magistrati osservano che l’ascolto del minore, di quasi 9 anni, sugli spostamenti logistici quotidiani da cui è scandita la sua vita potrà verosimilmente consentire di verificare direttamente, dal suo punto di vista, l’idoneità o meno del calendario adottato e di apportare gli eventuali aggiustamenti rispondenti al suo benessere nelle relazioni genitoriali ed in quelle sociali che compatibilmente con l’età ha intrecciato. In tal modo, sarà appieno realizzato non solo la ratio dell’ascolto ma anche il diritto del minore.