Associazione di matrice cattolica: illegittimo estromettere la dipendente che ha abbandonato la Chiesa

Chiarimenti importanti dai giudici alla luce di un caso riguardante un’associazione interna alla Chiesa cattolica tedesca che fornisce consulenza alle donne incinte

Associazione di matrice cattolica: illegittimo estromettere la dipendente che ha abbandonato la Chiesa

Il ripensamento, da parte del dipendente, in materia di fede non può legittimare il licenziamento. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 17 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), alla luce del caso riguardante un’associazione interna alla Chiesa cattolica tedesca che fornisce consulenza alle donne incinte.
In generale, un’associazione cattolica non può licenziare una dipendente per il solo motivo che quest’ultima ha abbandonato la Chiesa cattolica. Piuttosto, un tale licenziamento presuppone tra l’altro, che, per la natura delle attività espletate, il requisito di non abbandonare tale Chiesa sia essenziale, legittimo e giustificato, tenuto conto dell’etica di tale associazione.
Ampliando l’orizzonte, i giudici precisano come sia necessario garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi di un datore di lavoro, la cui etica si fonda sulla religione, a che la sua etica e il suo diritto all’autonomia non siano messi in discussione e, dall’altro, gli interessi dei dipendenti a non essere discriminati per la loro religione.
In questa ottica, il diritto dell’Unione Europea riconosce a ciascuno Stato membro un margine di discrezionalità nell’ambito di tale bilanciamento. Anche se i giudici nazionali devono, in linea di principio, astenersi dal valutare la legittimità dell’etica stessa della Chiesa o dell’organizzazione coinvolta, spetta nondimeno a tali giudici, e non alla Chiesa o all’organizzazione, valutare se un requisito professionale sia, per la natura delle attività in questione o per il contesto in cui esse vengono espletate, essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto di tale etica.
Tornando allo specifico caso, un’associazione cattolica non può, in linea di principio, licenziare una dipendente che ha abbandonato la Chiesa cattolica, mentre tale associazione impiega, peraltro, dipendenti non cattolici per la stessa attività. In una situazione del genere, infatti, l’abbandono in sé della fede cattolica non sembra mettere in discussione l’etica o il diritto all’autonomia dell’associazione

I dettagli della vicenda aiutano a comprendere la complessa questione. L’associazione – interna alla Chiesa cattolica tedesca – fornisce consulenza alle donne incinte. Essa impone a tutti i suoi dipendenti di rispettare le direttive della Chiesa cattolica, secondo le quali ogni consulenza in materia di gravidanza ha lo scopo di tutelare la vita del nascituro e deve pertanto ispirarsi all’intento di incoraggiare la donna incinta a proseguire la gravidanza e ad accettare il figlio.
Quando una delle sue consulenti è divenuta un ex membro della Chiesa cattolica, l’associazione l’ha licenziata proprio per tale motivo. Ciò perché il diritto canonico applicabile considera l’abbandono della Chiesa cattolica una grave violazione degli obblighi di lealtà.
La consulente aveva giustificato il suo abbandono con il fatto che la diocesi di Limburgo prelevava, oltre all’imposta ecclesiastica, un contributo ecclesiastico supplementare dalle persone cattoliche che, come lei, erano sposate, nell’ambito di un matrimonio interconfessionale, con un coniuge con reddito elevato. Peraltro, detta associazione impiegava, nello stesso servizio di consulenza, anche dipendenti non appartenenti alla Chiesa cattolica, che non erano soggetti allo stesso obbligo di lealtà e non erano quindi esposti al rischio di essere licenziati per questo stesso motivo.
La consulente ha quindi contestato il suo licenziamento, e i giudici tedeschi, ritenendo che il licenziamento della consulente integri una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione, esprime dubbi sulla possibilità di giustificare tale disparità di trattamento, e chiede, pertanto, ai giudici europei di interpretare le norme dell’Unione Europea relative alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla luce della ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea .
Per i giudici europei, il diritto dell’Unione Europea osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale un’organizzazione privata, la cui etica sia fondata su una religione, può esigere da un dipendente appartenente a una determinata Chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale Chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, mentre tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa, qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di detta organizzazione.
Su questo fronte, comunque, i giudici europei forniscono alcune indicazioni. Innanzitutto, il requisito controverso non appare, in particolare, essenziale per l’attività di consulente in materia di gravidanza. Infatti, l’associazione ha affidato incarichi analoghi a dipendenti che non sono membri della Chiesa cattolica. Ciò pare dimostrare che per la stessa associazione l’appartenenza a tale Chiesa non è necessaria, essendo invece sufficiente che tali consulenti si impegnino a rispettare le direttive della Chiesa cattolica in materia. Inoltre, la consulente ha giustificato il suo abbandono con il prelievo di un contributo ecclesiastico supplementare a cui è soggetta in quanto suo marito non è cattolico e ha un reddito elevato. Con questo abbandono, ella non ha preso le distanze né si è allontanata dai precetti e dai valori fondamentali della Chiesa cattolica. Inoltre, non risulta che non sia più disposta a onorare le suddette direttive, che si è impegnata a rispettare nel suo contratto di lavoro. Di conseguenza, spetta alla associazione dimostrare che l’asserito rischio di violazione della propria etica o del proprio diritto all’autonomia è probabile e serio, di modo che il requisito controverso risulti effettivamente necessario e proporzionato.

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