Bimbo morso da un cane: niente risarcimento per i genitori disattenti

Catalogabile come caso fortuito il comportamento imprudente tenuto dal minore, che aveva all’epoca circa 8 anni

Bimbo morso da un cane: niente risarcimento per i genitori disattenti

Bambino, non sorvegliato dai genitori, avvicina un cane, lo infastidisce e viene morso: nessuna

responsabilità per il padrone dell’animale. Catalogabile come caso fortuito il comportamento imprudente tenuto dal minore, che aveva all’epoca circa 8 anni, sanciscono i giudici (ordinanza numero 17200 del 26 giugno 2025 della Cassazione). Respinta definitivamente, di conseguenza, l’istanza risarcitoria avanzata prima da madre e padre e poi dal soggetto danneggiato, divenuto oramai maggiorenne.
Per i giudici va censurata invece la scarsa sorveglianza messa in atto da madre e padre nei confronti del figlio.
A dare origine al contenzioso è l’episodio verificatosi sedici anni fa nella provincia di Avellino. Tutto avviene in pochi minuti nel contesto di un campo sportivo: un bambino – 8 anni, all’epoca – riesce ad entrare in un recinto in cui è custodito un cane – tenuto al guinzaglio –, si avvicina all’animale, inizia a stuzzicarlo con un bastone di legno, ma, alla fine, il quadrupede reagisce e con un balzo gli si avvicina e lo morde con violenza.
Immaginabili le ripercussioni fisiche e morali non solo per il bambino ma anche per i suoi genitori, mostratisi, a dirla tutta, poco attenti. Inevitabile lo strascico giudiziario: madre e padre citano in giudizio il padrone del cane, chiedendone la condanna a versare loro un adeguato ristoro economico a fronte dei danni riportati dal loro figlioletto a seguito dell’aggressione messa in atto nei suoi confronti dal cane.
In primo grado l’istanza avanzata dai due genitori è ritenuta legittima: il padrone dell’animale viene condannato a versare loro quasi 10mila euro. A sorpresa, però, questa decisione viene completamente ribaltata in Appello. I giudici di secondo grado accolgono difatti la tesi proposta dal padrone del cane, tesi secondo cui, ricostruito in dettaglio l’episodio, l’evento è da imputarsi a colpa esclusiva del soggetto danneggiato, in quanto il cane era legato al guinzaglio e custodito in un recinto chiuso da un cancello con catena attorcigliata, inopinatamente sfilata dal minore, che imprudentemente s’era così immesso nel recinto e si era avvicinato al cane.
Per i giudici d’Appello non ci sono dubbi: il comportamento del minore, che s’era introdotto nel recinto chiuso, infastidendo il cane con un bastoncino, costituisce fatto senz’altro idoneo ad integrare il caso fortuito, sicché nessuna responsabilità può ascriversi al proprietario dell’animale, in quanto il danno non è stato cagionato direttamente dalle forze fisiche della bestia mentre è emerso che il minore non era accompagnato da adulti, avendo agito solo e indisturbato, e quindi la responsabilità dell’incidente grava sui genitori per omessa vigilanza.
Così, in Appello viene esclusa la responsabilità del padrone del cane e viene respinta l’ipotesi di un risarcimento in favore dei genitori del bambino.
Sulla stessa falsariga, infine, anche i giudici di Cassazione, per i quali bisogna partire da un punto fermo: a fronte dei danni cagionati dall’animale, la responsabilità prevista a carico del proprietario trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che alla parte lesa compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il padrone dell’animale, per liberarsi da ogni responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda, ora, è possibile, secondo i magistrati di Cassazione, condividere la valutazione compiuta dai giudici d’Appello: il comportamento della parte lesa (che all’epoca dei fatti aveva circa 8 anni) va valutato come caso fortuito, tale da liberare da ogni responsabilità il padrone dell’animale, poiché è intuitivo anche per un bambino di quella età come sia opportuno non accedere ad un recinto chiuso da un cancello, i cui due battenti siano circondati da una catena, sebbene non chiusa con lucchetto, ed ancor più evitare di avvicinarsi scientemente ad un animale che si trovi all’interno della zona recintata, assicurato dal proprietario con una catena, per di più andandolo a molestare con un bastoncino.
Tirando le somme, la condotta tenuta, anche a cagione dell’omessa vigilanza dei genitori, dal minore morso dal cane va ritenuta, chiosano i magistrati di Cassazione, assolutamente imprevedibile e del tutto eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità tra l’aggressione dell’animale e il danno subito dall’allora bambino.

News più recenti

Mostra di più...