Contratto di assicurazione: sufficiente il richiamo a documenti diversi dalla polizza

Può pesare, ad esempio, lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale

Contratto di assicurazione: sufficiente il richiamo a documenti diversi dalla polizza

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, come sancito dal Codice Civile, ma ciò non vuol dire che, senza la polizza, l’esistenza del contratto ed il suo contenuto non possano essere dimostrati in altro modo. Difatti, la prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del contratto.
Questi i punti fermi ribaditi dai giudici (ordinanza numero 23855 del 22 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui una compagnia assicurativa ha citato un’azienda di trasporti, accusandola di non avere versato il conguaglio di ‘premio’ previsto, in base all’andamento del fatturato, da un regolare contratto di assicurazione a copertura del rischio di responsabilità civile e di danni alle cose trasportate.
Fondamentale il riferimento ad un dettaglio: il contratto prevedeva una clausola di regolazione del ‘premio’, determinato, di conseguenza, in parte in misura fissa annua, ed in parte in misura proporzionale al fatturato della società (0,40 per cento del fatturato aziendale al netto dell’IVA).
Per l’azienda di trasporti, però, non si mai concretizzato l’accordo delineato dalla compagnia assicurativa.
Per i giudici di merito, però, è legittima la pretesa avanzata dalla compagnia assicurativa. In particolare, in Appello viene osservato che disconoscimento, da parte della società di trasporti, della sottoscrizione presente sulla polizza prodotta dalla compagnia assicurativa era valido ed efficace, sicché quel contratto era inutilizzabile, ma, viene aggiunto, la società di trasporti ha comunque ammesso di avere stipulato un contratto con la compagnia assicurativa, e dallo scambio di e-mail e dalla condotta complessiva delle parti appare chiaro che il contenuto in concreto delle condizioni di polizza fosse quello allegato dalla compagnia assicurativa, ossia la pattuizione di un ‘premio’ in una quota fissa con previsione di conguaglio al termine dell’annualità.
Più in dettaglio, l’esistenza della clausola di regolazione del ‘premio’ si desume, secondo il giudice d’Appello, dai messaggi con cui, da un lato, la compagnia assicurativa aveva domandato alla società la regolazione del ‘premio’, e, dall’altro, la società aveva risposto comunicando l’ammontare del fatturato.
Questa visione è ritenuta corretta dai magistrati di Cassazione, i quali precisano che possono costituire prova scritta del contratto di assicurazione, tra l’altro, lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure la cosiddetta ricevuta provvisoria di copertura rilasciata dall’agente assicurativo munito del potere di rappresentanza, o, ancora, la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato.

News più recenti

Mostra di più...