Dipendente mobbizzato da un collega: possibile escludere la responsabilità del datore di lavoro
Fondamentale, però, appurare che le condotte persecutorie siano state frutto di comportamento non riconducibile ad un rapporto organico o di servizio
Se datore di lavoro e dipendente finiscono sotto accusa per mobbing, non vi è responsabilità del datore di lavoro se si appura che il dipendente ha posto in essere le condotte persecutorie nei confronti di un altro dipendente a scopo egoistico e quindi ne risponde a titolo personale. Di conseguenza, le condotte persecutorie, laddove siano frutto di comportamento non riconducibile ad un rapporto organico o di servizio, non possono essere riferite al datore di lavoro, a maggior ragione, poi, se quest’ultimo ha posto in essere misure ad hoc per evitare quelle condotte.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 3103 del 12 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto nel contesto di una struttura sanitaria pubblica.
Condannato già in Appello il dirigente medico finito sotto accusa per le condotte persecutorie e vessatorie poste in essere per oltre due anni nei confronti di una lavoratrice completamente esautorata dalle funzioni tipiche della sua figura professionale di medico psichiatra.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche i magistrati di Cassazione, i quali confermano anche il diritto della lavoratrice ad ottenere un adeguato ristoro economico.
In generale, il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente, e, tra queste, dal mobbing, che è configurabile ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime. Configurabile, invece, lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
Ciò detto, la responsabilità dell’amministrazione è esclusa nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico, avendo i soggetti agito per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la pubblica amministrazione.
Tornando alla vicenda in esame, va escluso ogni responsabilità della struttura sanitaria pubblica, che ha vigilato sull’operato del dirigente e ha adottato i provvedimenti necessari di sua competenza a tutela della lavoratrice. Riferibili, quindi, esclusivamente alla persona del dirigente le condotte persecutorie e vessatorie ai danni della lavoratrice.