Ebbrezza alla guida e controllo del tasso alcolemico: il medico può avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale

Fondamentale, però, precisano i giudici, che il medico abbia ricevuto una delega ad hoc dalla polizia giudiziaria

Ebbrezza alla guida e controllo del tasso alcolemico: il medico può avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale

Ebbrezza alla guida: all’atto del controllo del tasso alcolemico dell’automobilista, è sufficiente che il medico dia alla persona che si sta per sottoporre al test l’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 7723 del 27 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato da quanto verificatosi in provincia di Udine.
A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è un incidente stradale in piena notte: l’automobilista che ha causato il sinistro pare non presentarsi in adeguate condizioni psico-fisiche, e il successivo controllo, in ospedale, del tasso di alcool nel suo sangue lo fa finire sotto processo per guida in stato di ebbrezza.
Il quadro probatorio, centrato soprattutto sui risultati dei controlli effettuati in ospedale, è inequivocabile, secondo i giudici di merito: così, sia in primo che in secondo grado, l’automobilista si ritrova condannato per guida di ebbrezza – con tasso alcolemico pari a 2,45 grammi per litro –, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’automobilista lamenta, innanzitutto, l’omesso avviso al suo cliente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, avviso che, a suo dire, è onere a carico della polizia giudiziaria e non può essere delegato, e sostiene l’inutilizzabilità dell’accertamento dello stato di ebbrezza risultante dai prelievi ematici eseguiti in ospedale, vista la mancanza del valido consenso dell’automobilista.
In aggiunta, poi, il legale sostiene vi sia stata l’omessa assunzione di una prova decisiva (diretta audizione del personale medico con riferimento alla tipologia di accertamento effettuato) a verificare se gli accertamenti fossero stati eseguiti sul plasma o sul sangue intero dell’automobilista.
In ultima battuta, infine, il legale ritiene si possa ipotizzare la non punibilità, vista la non particolare gravità dell’episodio.
Dai magistrati di Cassazione arriva però una chiusura netta rispetto alle obiezioni difensive. Confermata in via definitiva, quindi, la condanna a carico dell’automobilista.
Per quanto concerne il presunto omesso avviso in merito alla possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia, i giudici ricordano che va distinta l’ipotesi in cui l’accertamento del tasso alcolemico avvenga nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso cui il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell’accertamento del tasso di concentrazione alcolica, da quella in cui l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato. Nel primo caso, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla avendo a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, mentre, invece, nel secondo caso il personale sanitario agisce esclusivamente in esecuzione di specifica ed autonoma richiesta della polizia giudiziaria finalizzata all’accertamento dello stato di alterazione e, anche rispetto a tale accertamento, troveranno applicazione le garanzie difensive sottese all’avviso. In tale seconda ipotesi, quindi, la polizia giudiziaria si avvale di una facoltà espressamente attribuita dalla legge, secondo cui la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Ritornando all’episodio oggetto del processo, è acclarato che il medico che ebbe in carico l’automobilista gli abbia dato, su delega delia polizia giudiziaria, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. E l’automobilista, descritto dal medico come soggetto vigile all’atto dell’accertamento, aveva peraltro sottoscritto il modulo intestato contenente l’espressione “consenso informato per alcolemia e ricerca sostanze stupefacenti”: egli era, pertanto, perfettamente lucido ed in grado di prestare un valido consenso.
Per quanto concerne, invece, il sistema utilizzato per inchiodare l’automobilista, è legittimo fondare il riconoscimento della concentrazione acolica nel sangue sulle analisi ematiche condotte con il metodo enzimatico, che può evidenziare altri tipi di alcool nell’organismo, oltre a quello etilico, ove non sia emerso alcun dato clinico o anamnestico sull’ingestione dei primi da parte dell’automobilista, gravato dall’onere di provare l’eventuale presenza di fattori che inficino la valenza dimostrativa della prova.
Per maggiore chiarezza, i magistrati di Cassazione precisano che il ‘Codice della strada’ e il relativo regolamento, invero, non prescrivono particolari modalità di analisi del sangue, rilevando esclusivamente l’impiego di una metodologia scientificamente corretta, come l’esame del plasma. Rimane, dunque, immune da censure il provvedimento che fondi il riconoscimento della concentrazione alcolica nel sangue sulle analisi ematiche tramite esami del plasma. Peraltro, si è effettivamente considerato che il documento sanitario non consentiva di stabilire se l’accertamento fosse stato eseguito sul sangue intero o solo sul plasma. In quest’ultimo caso, infatti, i valori di alcol aumenterebbero del 12-18 per cento rispetto a quelli effettivi. Tuttavia, anche riducendo il valore del tasso alcolemico di 2,45 grammi per litro, emerso a seguito dell’esame, del 20 per cento, esso corrisponderebbe a 1,96 grammi per litro, comunque di entità notevolmente superiore alla soglia minima di 1,5 grammi per litro prevista dalla disposizione incriminatrice.
Numeri alla mano, quindi, è logico ritenere i fatti di particolare gravità, a prescindere dal metodo di calcolo del tasso alcolemico realmente utilizzato nel caso specifico, e senza dimenticare, poi, l’ora notturna e l’incidente cagionato dall’automobilista.

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