Diritto di cronaca: il giornalista ha sempre l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa

Inevitabile, altrimenti, la responsabilità per i danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa

Diritto di cronaca: il giornalista ha sempre l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa

In materia di esercizio del diritto di cronaca, il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi la propria buonafede.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 1156 del 20 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un ‘pezzo’ in cui si dava conto, in modo erroneo, di un uomo come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
In generale, poi, la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria, invece, la dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte (e della attendibilità di quest’ultima), onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.
Tornando alla specifica vicenda, però, come già evidenziato in Appello, va escluso che la fonte utilizzata dal giornalista potesse mai aver assunto l’attendibilità propria dell’atto proveniente da una fonte giudiziaria o investigativa (in quanto autorità istituzionalmente preposte all’accertamento della verità dei fatti), poiché la fonte delle informazioni, ossia la relazione della ‘Commissione d’accesso’ presso una ‘Azienda sanitaria provinciale’, oltre che non avere natura giudiziale, poiché non proviene da un organo giurisdizionale, non ha neanche natura provvedimentale. Di conseguenza, la notizia diffusa nel ‘pezzo’ deve ritenersi priva del requisito della cosiddetta verità putativa, essendosi il giornalista limitato a riprodurre pedissequamente il contenuto di un atto amministrativo – in cui era comparsa la notizia dell’uomo, citato nel ‘pezzo’, come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti – senza procedere ai doverosi approfondimenti indispensabili al fine di impedire la lesione dell’integrità morale e della reputazione dell’uomo.
Peraltro, pur essendo vero che il dovere di accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevole sia la fonte dell’informazione, ciò non giustifica comunque il giornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, per quanto attendibile, senza operare alcun controllo.
Pertanto, nella vicenda in esame non essendo un atto privilegiato il documento utilizzato come fonte, ed altresì in assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da parte del giornalista, l’esimente della verità putativa non può essere applicata.
D’altra parte, pur volendo, per assurdo, assimilare la relazione della ‘Commissione d’accesso’ ad un atto avente fonte privilegiata come un atto giudiziario, si giungerebbe comunque alla conclusione che il giornalista ha operato un mero ‘copia e incolla’ dell’atto senza verificare la verità di ciò che in essa veniva affermato e facendo pieno affidamento su di essa. Di conseguenza, il giornalista, pur avendo ritenuto in buonafede di non ledere le ragioni del soggetto citato (ossia confidando colpevolmente nella verosimiglianza della notizia), si è poi sottratto ad alcuna verifica dell’informazione, per ciò stesso manifestando la colpevolezza della propria buonafede (non identificabile in nessun modo come mera verosimiglianza della notizia), proprio per essersi sottratto al doveroso controllo e alle necessarie verifiche in ordine all’autenticità della notizia così reperita.

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