Furto: l’estrema marginalità sociale non basta a rendere il fatto non punibile

A fronte di precedenti condanne, non è sufficiente, in ottica difensiva, il riferimento alla presenza in Italia senza una famiglia di riferimento e con la responsabilità di prole di minore età cui provvedere e all’avere compiuto ul furto per acquisire beni di prima necessità

Furto: l’estrema marginalità sociale non basta a rendere il fatto non punibile

L’estrema marginalità sociale non basta, da sola, per ritenere non punibile il reato di furto. Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 18726 del 18 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del processo che vede sotto accusa una donna, finita nei guai per un furto ai danni di un negozio.
In Tribunale è stata sancita la non punibilità della donna, a fronte della particolare tenuità del fatto.
Questa decisione viene messa seriamente in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve preliminarmente verificare l’assenza dell’abitualità del comportamento, abitualità che si concretizza quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello in esame, pur se in precedenza dichiarati non punibili, sempre per particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, in presenza di tale abitualità, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta, a nulla rilevando gli ulteriori indici favorevoli attinenti alle modalità del fatto ed alla personalità del soggetto sotto processo.
Analizzando lo specifico caso, dal certificato del casellario giudiziale della donna si evince che, all’epoca, ella era stata condannata già tre volte per il delitto di furto tentato (con decreti penali divenuti esecutivi), nonché per quello di furto consumato aggravato dalla recidiva (con decreto penale di condanna divenuto esecutivo), mentre altri quattro furti tentati erano stati archiviati per particolare tenuità del fatto.
Evidente, quindi, secondo i giudici di Cassazione, l’errore commesso in Tribunale, cioè aver omesso completamente di considerare se i numerosi precedenti della stessa indole potessero ostare all’applicazione della causa di non punibilità, limitandosi il giudice ad argomentare in forza di ulteriori elementi, ossia l’estrema marginalità sociale della donna (in Italia senza una famiglia di riferimento con la responsabilità di prole di minore età cui provvedere), l’essersi determinata al furto per acquisire beni di prima necessità, il non aver arrecato all’esercizio commerciale alcun danno (poiché i beni sono stati immediatamente recuperati e riposti in vendita), l’omessa costituzione di parte civile della persona offesa, la particolare tenuità del fatto, che, però, aggiungono i magistrati di Cassazione, può essere motivata solo se il comportamento risulta non abituale.

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