La moglie gestisce un lido e lui le dà una mano durante il congedo parentale: legittima la decisione dell’azienda di rompere il rapporto di lavoro

Il diritto riconosciuto al lavoratore va esercitato per la cura diretta del bambino. Lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura costituisce un abuso del diritto potestativo del congedo parentale

La moglie gestisce un lido e lui le dà una mano durante il congedo parentale: legittima la decisione dell’azienda di rompere il rapporto di lavoro

Legittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce del congedo parentale per stare vicino ai figli ma viene beccato a dare una mano alla moglie nella gestione di uno stabilimento balneare.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 24922 del 9 settembre 2025 della Cassazione), per i quali è evidente la gravità dei fatti.
Punto di svolta in Appello: i giudici di secondo grado, difatti, smentendo la tesi proposta dal lavoratore e accolta dal Tribunale, sanciscono la legittimità del licenziamento ufficializzato nell’ottobre del 2020 dalla società datrice di lavoro. Ciò a causa della palese gravità, secondo i giudici d’Appello, della condotta tenuta dal lavoratore, condotta catalogabile come abuso dei congedi parentali.
Nello specifico, viene ritenuta provata una condotta di sviamento della finalità del congedo parentale, avendo, il lavoratore, trascurato (nel periodo dal 2 al 16 agosto 2019) di garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi dei figli (in specie, del figlio di 3 anni) e della loro esigenza di un pieno inserimento nella famiglia, dedicandosi, anche, ad attività lavorativa all’interno dello stabilimento balneare gestito dalla moglie e senza apportare alcun miglioramento all’organizzazione del nucleo familiare ma, anzi, rendendo necessario il ricorso ad un aiuto esterno per surrogare la presenza e il contatto diretto padre-figlio, contatto che l’istituto del congedo parentale è finalizzato a preservare.
Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta il lavoratore prova a ridimensionare i fatti, sostenendo si possa parlare di abuso del diritto al congedo parentale solamente a fronte di attività (di natura diversa dall’accudimento della prole) che presentino carattere di sistematicità e continuità tali da occupare una parte significativa dell’intero spazio temporale messo a disposizione del genitore dalla mancata prestazione lavorativa.
Ragionando in questa ottica, il legale sottolinea che l’esame del rapporto investigativo depositato dal datore di lavoro dimostra che, nei quarantasei giorni di congedo parentale, solamente in cinque giorni il lavoratore è stato notato nel lido, gestito dalla moglie, senza la presenza dei figli, e in tutti i casi tali permanenze si sono protratte per poche ore.
Per i magistrati di Cassazione, però, la prospettiva proposta dalla difesa è fragile, e non in grado di ridimensionare la gravità delle condotte tenute dal lavoratore. Confermato, perciò, il licenziamento deciso dalla società.
In premessa, viene ribadito che l’ordinamento giuridico tutela anche situazioni indipendenti dall’evento della maternità naturale e riferibili alla paternità, e ciò sul presupposto che la protezione di tali diritti assolve alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Non a caso, tale tutela è, attualmente, raccolta nel ‘Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità’, che, in particolare, ha introdotto i congedi parentali, disponendo che per ogni bambino, nei suoi primi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. Ancora, il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà, pur essendo però consentita la verifica delle modalità del suo esercizio.
Più nello specifico, il diritto va esercitato per la cura diretta del bambino e lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura costituisce un abuso del diritto potestativo del congedo parentale. In coerenza con la ratio del beneficio, infatti, l’assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al figlio, sanciscono i magistrati di Cassazione. Perciò, in caso di abuso di tale diritto, rileva in maniera forte la condotta contraria alla buonafede, o comunque lesiva della buonafede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel dipendente medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico.

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