Nullità del voto: possibile certificarla solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento
Prioritaria la tutale del principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore
In materia elettorale vige il principio del cosiddetto ‘favor voti’, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 831 del 2 febbraio 2026 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un piccolo Comune veneto, hanno precisato poi che l’elemento della riconoscibilità del voto va valutato caso per caso, essendo annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell’elettore. Non ammissibili, quindi, censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio finale.
A dare origine al contenzioso ha provveduto, ovviamente, il candidato sconfitto, il quale ha impugnato e contestato i risultati della competizione elettorale, svoltasi il 25 e il 26 maggio 2025 e, in particolare, la proclamazione alla carica di sindaco del candidato risultato il più votato.
In premessa, va annotato che le elezioni contestate riguardano un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
All’esito delle elezioni, sulla base dei quozienti calcolati, la lista del candidato vincitore, classificatasi prima con 2530 voti, ha ottenuto undici seggi, la lista del candidato sconfitto, classificatasi seconda con 2523 voti, ha ottenuto tre seggi oltre alla nomina a consigliere del candidato sindaco sconfitto, appunto, e l’ultimo seggio è stato assegnato alla candidata sindaco della lista collocatasi terza con 1047 voti.
Tirando le somme, la lista del candidato vincitore risulta aver ottenuto un totale di 2530 voti, con uno scarto di 7 voti in più rispetto a quelli, 2523, ottenuti dalla lista del candidato sconfitto. E le schede dichiarate nulle in totale sono risultate 330. E proprio sulle schede nulle si sono centrate le obiezioni sollevate dal candidato sconfitto, il quale ha osservato che i verbali sezionali non riportano, con riferimento alle schede nulle, alcuna motivazione sulle cause delle supposte nullità.
Queste obiezioni sono però state respinte, innanzitutto, nel 2025 dal Tar Veneto. I giudici hanno difatti spiegato di avere individuato solo 4 schede che astrattamente potrebbero essere sottoposte a verificazione al fine di esaminare la sussistenza dei profili di illegittimità segnalati dal candidato sindaco sconfitto.
Nello specifico, i giudici del Tar Veneto hanno affermato che la semplice presenza, nello spazio delle preferenze, della scritta ‘Thor’ (nome del cane appartenente al candidato sindaco eletto) non integra un segno di riconoscimento, alla luce del ‘Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali’, quando essa sia ragionevolmente spiegabile con elementi del contesto elettorale, come nel caso in cui il candidato sia notoriamente accompagnato durante la campagna dal proprio cane così denominato, divenuto parte della comunicazione politica e riconoscibile dagli elettori. Tale anomalia, pertanto, non consente di ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi identificare, specie in presenza di un crocesegno chiaro sul simbolo della lista, che rende il voto validamente attribuibile.
Ragionando in maniera più, ma sempre respingendo le obiezioni sollevate dal candidato sindaco sconfitto, i giudici del Consiglio di Stato chiariscono che, normativa alla mano, l’elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda. Devono considerarsi nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto, evenienza, questa, che non ricorre in alcun modo nella vicenda in esame.
D’altronde, il voto è da considerarsi valido tutte le volte in cui la volontà dell’elettore possa rilevarsi in maniera univoca. Ciò anche perché l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione. In altri termini, la regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, cioè, sostanzialmente, un limite legale al principio del favor voti.
Invero, l’espressione “in modo inoppugnabile”, utilizzata al riguardo dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L’elemento della riconoscibilità, dunque, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato.