‘Post’ caustico sui ‘social’ contro l’azienda: legittimo cacciare il dipendente

I giudici richiamano il principio secondo cui il requisito della verità, anche solo putativa, della notizia richiede che questa sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato

‘Post’ caustico sui ‘social’ contro l’azienda: legittimo cacciare il dipendente

Lavoratori, occhio ai ‘social’: scritti caustici all’indirizzo della propria azienda possono costare il posto. Questa, in sintesi, la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 14165 del 14 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno confermato il drastico provvedimento adottato da una azienda municipalizzata nei confronti di un dipendente, colpevole di avere utilizzato – in un ‘post’ su ‘Facebook’ – espressioni disonorevoli e lesive dell’immagine e della reputazione dell’azienda, denunciando fatti rimasti indimostrati riguardanti le prestazioni e le condizioni di lavoro e così violando i limiti imposti dalla veridicità delle dichiarazioni e dal principio di continenza e dalla necessaria corrispondenza all’interesse del lavoratore.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui l’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa, a condizione, però, che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
In questa ottica, poi, il requisito della verità, anche solo putativa, della notizia richiede che questa sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, lavoro che non è concreto quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l’esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti.
Tornando alla vicenda in esame, fatale al lavoratore è non solo la gravità delle condotte ma anche la loro ripetitività, testimoniata dai molteplici ‘post’ su ‘Facebook’ e dalla inottemperanza all’ordine di cessazione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio sulla piattaforma ‘Facebook’ o su altri ‘social network’ e di astenersi per il futuro dalle pubblicazioni di scritti e commenti a contenuto diffamatorio del nome, della reputazione e della immagine dell’azienda.

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