Salvo il proprietario del mezzo se dimostra che la circolazione ha avuto luogo contro la sua volontà
Necessaria, precisano i giudici, la prova di atti e fatti rivelatori della diligenza del proprietario del mezzo e delle cautele allo scopo adottate
A fronte di un sinistro stradale, il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità a lui attribuita, al pari del conducente, dal Codice Civile, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che essa abbia avuto luogo contro la sua volontà, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate da valutarsi secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto.
Di conseguenza, la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di quel veicolo è esclusa non per il solo fatto che il proprietario non volesse che esso fosse posto in circolazione da parte di altri soggetti, ma soltanto quando risulti accertato che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza per impedire la circolazione.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 14003 del 13 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un sinistro stradale verificatosi in Sicilia.
In generale, a fondamento del giudizio di fatto sul singolo episodio deve porsi una ricostruzione, e una valutazione, delle misure adottate dal proprietario del mezzo, in termini di idoneità ex ante, non potendosi l’idoneità delle cautele adottate per scongiurare l’evento non voluto (l’impossessamento del mezzo da parte di un terzo) appiattirsi sull’esito ex post, ovvero sull’avvenuto impossessamento, dovendo diversamente ritenersi inconfigurabile nella realtà pratica l’ipotesi della circolazione prohibente domino, atteso che tutte le volte in cui essa viene invocata l’effetto indesiderato – la messa in circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario – si è già verificato.
Questo è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui il giudice di Appello, sbagliando, ha fatto discendere dall’avvenuto impossessamento del mezzo da parte del figlio (previa sottrazione delle chiavi da un cofanetto chiuso a chiave, effrazione sulla porta della camera da letto ed effrazione sulla porta del garage), l’inidoneità delle cautele adottate dai genitori, ed in particolare da parte del padre, proprietario del mezzo.
Così facendo tuttavia il giudice d’Appello ha desunto l’inadeguatezza delle cautele adottate dal padre non dalla condotta descritta da alcuni testimoni e da un conseguente giudizio concreto sulla idoneità della stessa condotta rispetto alla possibile sottrazione del veicolo in particolare da parte del figlio del proprietario, figlio non nuovo ai tentativi di impossessamento di beni dei genitori, ma da quanto era in effetti successo in seguito, ovvero che il giovane era riuscito in effetti a sottrarre chiavi e vettura.
In sostanza, la valutazione di insufficienza delle cautele risulta formulata in motivazione in forza di un giudizio ex post di efficacia e non ex ante di concreta idoneità del comportamento effettivamente adottato ad evitare l’impossessamento dell’auto da parte del figlio, comportamento la cui sola valutazione avrebbe dovuto chiarire la volontà, del proprietario, di proibire l’uso dell’auto.