Scivola sulla strada ghiacciata e finisce rovinosamente a terra: il suo comportamento imprudente salva il Comune

Nessun risarcimento per una donna vittima di un ruzzolone in quel di Avellino. Episodio catalogabile come frutto di caso fortuito

Scivola sulla strada ghiacciata e finisce rovinosamente a terra: il suo comportamento imprudente salva il Comune

Esce di casa per recarsi al lavoro, scivola a causa della strada ghiacciata e finisce rovinosamente a terra: nonostante il contesto precario, nessun addebito è possibile a carico del Comune. Ciò perché, chiariscono i giudici (ordinanza numero 30141 del 14 novembre 2025 della Cassazione), la piena percezione di tutti gli elementi di pericolo da parte della persona danneggiata – che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno –, la accertata violazione, da parte sua, del generale dovere di particolare cautela, il suo comportamento imprudente e la irrilevanza della astratta prevedibilità della sua condotta della vittima consentono di catalogare l’episodio come frutto di caso fortuito, liberando quindi da ogni responsabilità il custode.
Il fattaccio si verifica una mattina di febbraio del 2012 ad Avellino, quando una donna, in là con l’età, poco prima delle 8, esce dalla propria abitazione, attraversa la strada ghiacciata per recarsi al lavoro e scivola, cadendo per terra e riportando gravi lesioni.
In primo grado viene accolta la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna nei confronti del Comune: il ristoro economico viene fissato in quasi 25mila euro. In secondo grado, invece, il Comune viene ritenuto non colpevole.
In generale, il Comune, quale custode della strada teatro del sinistro, è tenuto alla sua manutenzione, gestione e pulizia, e il custode, in caso di sinistro, risponde per l’omessa o insufficiente manutenzione, salva l’ipotesi del caso fortuito. Inoltre, in caso di repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa custodita, spetta al custode dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per il cittadino una situazione di pericolo occulto produttivo di danno.
Analizzando la vicenda in esame, non può dirsi offerta dall’ente la prova di una simile diligente attività, ma, precisano i giudici di secondo grado, la condotta della vittima è risultata caratterizzata da imprudenza, tale da interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, poiché irragionevole ed inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Di conseguenza, niente risarcimento per la persona danneggiata.
Questa decisione viene confermata dai magistrati di Cassazione, per i quali è logico parlare di caso fortuito proprio in forza della accertata imprudenza della vittima, idonea ad interrompere il nesso di causalità.
In generale, difatti, la disattenzione o l’imprudenza costituiscono un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. In tal guisa, la presenza di una lastra di ghiaccio sulla strada recede a mera occasione del sinistro, ma non ne costituisce la causa.
Correttamente, quindi, va valutato il comportamento imprudente della vittima quale elemento integrante il caso fortuito, perché pienamente supportato da precisi elementi fattuali: la sicura conoscenza dei luoghi da parte della donna; le condizioni di piena visibilità diurna; l’irrilevanza della impraticabilità dei marciapiedi, benché ricolmi della neve abbondantemente caduta nei giorni precedenti ed ivi accumulata dal Comune; la certa percezione, da parte della danneggiata, delle condizioni di ghiaccio presente sulla strada; la sua piena consapevolezza di dover usare la massima cautela nell’attraversare; la conoscenza della rigidità delle temperature.
Tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre la donna all’impiego di una particolare prudenza, anche in considerazione della notoria scivolosità di una strada ghiacciata e della sua età non più giovanile, chiosano i giudici di Cassazione.

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