Straniero condannato per droga: sì alla revoca del ‘permesso di soggiorno’ di lungo periodo
Provvedimento legittimo a fronte di comportamenti gravemente incompatibili con un pieno e positivo processo di integrazione nel territorio nazionale
Il disvalore sociale particolarmente significativo di una condotta può giustificare la revoca del ‘permesso di soggiorno’ di lungo periodo concesso in origine allo straniero.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 6906 del 16 settembre 2026 del Consiglio di Stato), i quali, analizzando lo caso specifico, definiscono legittimo il provvedimento di revoca del ‘permesso di soggiorno UE’ di lungo periodo per lavoro subordinato a fronte della condanna dello straniero per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Fondamentale una considerazione: la valutazione discrezionale cui è chiamata l’autorità di pubblica sicurezza deve contemperare una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale, con la conseguenza che in sede di bilanciamento risultano certamente recessivi gli aspetti familiari e lavorativi del soggetto allorquando il disvalore della condotta sia, come nella vicenda in esame, particolarmente significativo.
Entrando nei dettagli, allo straniero la Questura ha revocato il ‘permesso di soggiorno UE’ per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, rilasciato a fine 2017 e valido a tempo indeterminato. Tale revoca è stata adottata in esito ad una condanna, in primo grado, dello straniero alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione per estorsione e, soprattutto, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Per i magistrati del Consiglio di Stato è assolutamente corretta la linea seguita dalla Questura.
In premessa viene osservato che la disciplina legislativa del ‘permesso UE per soggiornanti di lungo periodo’ si differenzia da quella generale per i comuni titoli di soggiorno, in virtù del fatto che il ‘permesso UE’ si consegue solo successivamente al decorso di almeno un quinquennio di soggiorno regolare sul territorio nazionale oltre al ricorrere di ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici. Ne discende che le valutazioni discrezionali cui è chiamata l’autorità di pubblica sicurezza devono contemperare, per espressa previsione legislativa, una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale. Infatti, la disciplina normativa di rango primario, pur prevedendo in linea generale che il ‘permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo’ non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con la specifica precisazione che nel valutare la pericolosità si tenga conto, inter alia, di eventuali condanne anche non definitive, stabilisce expressis verbis che ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del ‘permesso di soggiorno’ il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Nel caso specifico, appare pienamente legittimo, secondo i magistrati del Consiglio di Stato, il provvedimento della Questura, considerato che l’autorità di pubblica sicurezza non lo ha imperniato solo sulla sussistenza dei gravissimi elementi oggettivi idonei a comprovare la pericolosità sociale dello straniero, ma ha formulato un giudizio completo sul soggetto, valutandone, in un’ottica di corretto bilanciamento degli interessi, anche gli aspetti familiari e lavorativi.
In sostanza, lo straniero ha posto in essere comportamenti gravemente incompatibili con un pieno e positivo processo di integrazione nel territorio nazionale, tenuto altresì conto del significativo disvalore sociale connesso a tali condotte. E tali circostanze sono state correttamente valorizzate nella motivazione del provvedimento della Questura, che ha legittimamente attribuito prevalenza alle esigenze primarie di tutela dell’ordine pubblico, rispetto agli interessi sollevati dallo straniero, giacché l’allarme sociale connesso alle condotte da lui tenute, unitamente ad una scarsa integrazione sociale, familiare e lavorativa nel territorio domestico, impone di considerare recessivi i suoi interessi.