Finanziamenti per il rischio sismico: possibile la definizione della platea dei beneficiari mediante criteri territoriali

Legittimo, nello specifico caso, includere le isole marittime ed escludere le isole lacustri

Finanziamenti per il rischio sismico: possibile la definizione della platea dei beneficiari mediante criteri territoriali

Ampi margini di manovra per la pubblica amministrazione nella distribuzione dei finanziamenti per il rischio sismico: possibile, nello specifico, includere le isole marittime ed escludere le isole lacustri.
Questo il succo della decisione dei giudici (sentenza numero 4905 del 18 giugno 2026 del Consiglio di Stato) alla luce delle obiezioni sollevate dal Comune di Monte Isola e dal Comune di Capri a fronte della procedura seguita dallo Stato per la selezione di proposte progettuali da ammettere ad una procedura valutativa finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sulle cosiddette ‘Isole minori’.
Riflettori puntati, in particolare, sulla scelta di escludere le isole lacustri, scelta contestata dai due Comuni ma ritenuta legittima dai giudici del Consiglio di Stato, i quali sanciscono che è legittima la previsione di un avviso pubblico che limiti l’accesso ai finanziamenti, per interventi di prevenzione del rischio sismico, alle sole isole minori marine, ove tale delimitazione sia, però, coerente con le finalità dell’intervento e con le specifiche condizioni di rischio che connotano tali territori, quali l’interazione tra sismicità e ambiente marino e le difficoltà nei collegamenti e nei soccorsi.
Di conseguenza, è legittima l’esclusione delle isole lacustri dalla platea dei beneficiari di finanziamenti destinati alla prevenzione del rischio sismico nelle isole minori, qualora tale esclusione sia, però, fondata sulla diversa articolazione dei rischi naturali e delle condizioni territoriali rispetto alle isole marine.
Su questo fronte, difatti, le isole marine sono caratterizzate dalla presenza del mare, insistono su un ambiente aperto, dinamico e instabile, che dà vita ad una pluralità di fattori di rischio che si sommano e si intrecciano con la pericolosità sismica, determinando scenari di danno potenzialmente complessi e sistemici, mentre le isole lacustri, al contrario, si collocano all’interno di bacini chiusi di acqua dolce, interamente circondati dalla terraferma e non collegati, nemmeno indirettamente, agli oceani e non sono, quindi, soggette a fenomeni quali mareggiate, correnti marine o tsunami e presentano un assetto idraulico e geologico sostanzialmente diverso, sottolineano i giudici.
In generale, comunque, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione pubblica, nell’ambito di un bando per l’erogazione di finanziamenti pubblici, la definizione della platea dei beneficiari mediante criteri territoriali, discrezionalità sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o incoerenza rispetto alle finalità dell’intervento.

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