RC auto e inesistenza della copertura: possibile per il danneggiato l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’

Spetta all’impresa l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle ‘banche dati’ assicurative

RC auto e inesistenza della copertura: possibile per il danneggiato l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui l’affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua però l’attestazione, da parte della compagnia indicata dal responsabile, dell’inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, spettando all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle ‘banche dati’ assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una probatio diabolica circa un fatto negativo universale.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 6419 del 18 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto da un incidente stradale mortale verificatosi venti anni fa in Puglia.
Chiara la dinamica del terribile episodio: un uomo, alla guida dell’autovettura di proprietà della madre, effettuava una manovra di sorpasso ai danni di un autocarro condotto da un uomo, ma, mentre l’auto è affiancata all’autocarro, quest’ultimo effettua una svolta a sinistra, asseritamente improvvisa e non segnalata, per immettersi in una stradina laterale. Inevitabile l’impatto sulla parte posteriore destra dell’autovettura, impatto che provoca la sbandata del veicolo verso la campagna, dove la corsa termina contro un albero, circostanza che causa il decesso del conducente.
I familiari del conducente deceduto citano in giudizio il conducente dell’autocarro l’ impresa di assicurazioni designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ per la Regione Puglia, deducendo la mancata copertura assicurativa dell’autocarro e chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, nonché il ristoro del danno biologico in favore della madre della vittima.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: è accertata l’assenza di copertura assicurativa per l’autocarro, mentre la responsabilità del sinistro è ascrivibile per il 70 per cento al conducente dell’autocarro e per il 30 per cento all’automobilista deceduto.
A chiudere il contenzioso, respingendo le obiezioni sollevate dalla impresa di assicurazioni, provvedono i magistrati di Cassazione, i quali precisano che non si è operata alcuna indebita inversione dell’onere della prova, ma si è correttamente applicata alla fattispecie in esame il principio della vicinanza della prova. In sostanza, una volta che il danneggiato abbia fornito un principio di prova della scopertura assicurativa mediante la produzione dell’attestazione della compagnia indicata dal responsabile, come, per l’appunto, avvenuto nel caso in esame, in cui i familiari dell’automobilista hanno assolto il proprio onere probatorio producendo il certificato di della compagnia assicurativa indicata dal conducente dell’autocarro ai carabinieri, certificato attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa, grava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura, trattandosi peraltro di fatto rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata, essendo alla data del sinistro già in vigore il ‘Testo unico’ in tema di assicurazioni private ed esistendo già allora una banca dati alla quale avevano (ed hanno) accesso diretto ed immediato, senza alcuna formalità, le compagnie assicurative.

News più recenti

Mostra di più...